I Nostri Servizi
 

Condizioni generali di Contratto per la Manutenzione Programmata

 

 

Art. 1 – Oggetto

1.1 Oggetto del presente contratto è il servizio di manutenzione programmata, nonché l’assistenza, a seguito di chiamata del Cliente, dell’impianto termico individuale e relativi apparecchi a gas, a valle del contattore, eseguita secondo le vigenti prescrizioni di legge in materia dalla società Intervento Pronto 24h S.r.l. (di seguito “società”), con sede in 47900 Rimini (RN) via Chiabrera, 34/b, cod.fisc. e part.IVA n. 03386020402.
1.2 Il servizio offerto dalla società è conforme alle prescrizioni della legge 10/91 e relativo Regolamento (D.P.R no.412/93 integrato dal D.P.R. no. 551/99), nonché delle vigenti normative UNI CIG, UNI-CTI e CEI. Relativamente al D.L. 192/2005 si precisa che verranno rispettate le indicazioni del costruttore e dell’installatore, fatte salve la manutenzione che verrà eseguita con un minimo di una volta all’anno, e la prova di combustione che verrà eseguita con un minimo di una volta ogni due anni. Tutto questo sia per motivi legati alla sicurezza, che per motivi legati al contenimento dei consumi ed al contenimento dei gas inquinanti scaricati in atmosfera.
Art. 2 – Operazioni a cura della società
2.1 Il servizio di manutenzione consiste nella visita annuale di un tecnico per l’effettuazione degli interventi sull’impianto termico e relativo impianto a gas come qui di seguito esaustivamente elencati:
  • Prova della tenuta dell’impianto a gas (se ritenuta necessaria dalla Società ovvero se richiesta espressamente dal Cliente);
  • Pulizia dello scambiatore acqua-fumi, lato fumi del bruciatore, della fiammella pilota, dell’estrattore;
  • Verifica della pompa;
  • Verifica e registrazione degli elementi di regolazione e di accensione;
  • Verifica dei dispositivi di sicurezza dell’apparecchio;
  • Verifica delle portate del gas ed eventuale regolazione;
  • Verifica degli anodi e degli accessori forniti dalla casa costruttrice per gli apparecchi ad accumulo;
  • Verifica del tiraggio del canale fumi ad apparecchiatura accesa ove la prova sia significativa;
  • Verifica della combustione, della tenuta dei minimi e del raccordo flessibile (ove ispezionabile a vista) delle apparecchiature di cottura cibi;
  • Verifica dell’esistenza delle prese di aerazione;
  • Prova di combustione a norma del D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99;  (con cadenza biennale).
La data di intervento del tecnico per la visita annuale sarà comunicata per iscritto o/e telefonicamente al Cliente il quale, sino a 2 (due) giorni lavorativi prima della data stabilita, potrà chiedere un rinvio.
2.2 Una o più visite a pagamento, su richiesta del Cliente, per gli interventi di assistenza conseguenti a guasti dell’impianto termico. Salvo in caso di contratto premium e sue estensioni, che prevedono già, senza alcun ulteriore esborso da parte del Cliente, mano d’opera e diritto fisso di chiamata. La Società si impegna ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dalla chiamata. Le manutenzioni ordinarie non saranno eseguite di sabato o fuori dagli orari di lavoro ordinari.
Gli orari di lavoro ordinari vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
2.3 Il tecnico per ogni intervento effettuato compilerà, rilasciandone copia al Cliente, una bolla di lavoro, valida anche ai fini fiscali, contenente la descrizione delle prestazioni rese. Il tecnico provvederà inoltre, ad aggiornare il libretto di impianto, tenuto ai sensi del D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99.
Art. 3 – Durata, rinnovo e cessione del Contratto
3.1 Il presente contratto ha durata di anni due, a decorre dalla data apposta nelle “Condizioni Particolari” al momento di sottoscrizione dello stesso. Le “Condizioni Particolari” costituiscono parte integrante al presente contratto. Il contratto verrà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, salvo disdetta di una delle due parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 2 (due) mesi prima della naturale scadenza dello stesso.
3.2 La Società si riserva di cedere in qualsiasi momento il presente contratto ad altra Società di sua fiducia, avente i requisiti di legge e che garantisca una uguale tutela dei diritti del Cliente, senza obbligo di preavviso. Il Cliente presta sin d’ora ogni necessario consenso alla cessione del contratto.
Art. 4 – Prezzo, condizioni di pagamento e revisione
4.1 Il presente contratto è sottoscritto per un importo annuo (“Canone”) per apparecchio, e per ogni estensione indicata nelle “Condizioni Particolari”. Il canone potrà subire delle modifiche in base all’andamento dell’indice di variazione del costo della vita rilevato dall’ISTAT, verificatosi nel corso dell’anno precedente.
L’importo annuo viene indicato  sul contratto base del solo valore imponibile (IVA esclusa da valutarsi a parte), su contratto base e sommando a detto prezzo quello delle varie estensioni contrattuali.
4.2 Salvo differenti pattuizioni indicate nelle “Condizioni Particolari”, il Canone verrà corrisposto dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto, ed entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza delle annualità successive presso le unità operative della Società.
4.3 In caso di mancato pagamento del Canone nei termini previsti verranno addebitati al Cliente, oltre alle eventuali maggiori spese di incasso, gli interessi di mora calcolati su base annua, nella misura del tasso ufficiale di sconto in vigore, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. nel caso in cui il ritardo della corresponsione del Canone si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.
4.4 I singoli pezzi di ricambio e/o materiali, la mano d’opera, i trasferimenti e i diritti di chiamata, ove non indicato nelle “Condizioni Particolari”, devono essere pagati all’atto e sul luogo della presentazione, secondo le tariffe in vigore per la Società.
4.5 Il Cliente potrà scegliere, come indicato nelle “Condizioni Particolari”, il pagamento del Canone con lo stesso mezzo (bolletta) con il quale paga i consumi del gas, solo nel caso in cui abbia sottoscritto un contratto di fornitura gas metano con la società SGR Servizi S.p.A., con sede in Rimini via Chiabrera n. 34/B, cod, Fisc, Part. IVA 0038000409 o con altra Società convenzionata. Il Cliente, aderendo a tale opzione di pagamento, conferisce mandato all’incasso a favore della società di vendita del gas naturale, SGR Servizi S.p.A. o con altra Società convenzionata. Ove il Cliente disdica il contratto di somministrazione del gas, con l’ultima bolletta verranno addebitate tutte le rate eventualmente ancora dovute. La Società direttamente o tramite la concessionaria della distribuzione del gas si riserva di addebitare una rata aggiuntiva a conguaglio dell’esatto importo del Canone. Le rate previste sono quindi da intendersi a titolo di pagamento provvisorio.
Art. 5 – Servizi e/o interventi esclusi dal contratto
5.1 Sono escluse dal presente contratto le richieste di riparazione relative agli interventi di manutenzione e/o assistenza su elementi non facenti parte dell’impianto termico e/o impianto a gas. In caso di sottoscrizione dell’estensione Premium non sono compresi nel canone indicato nelle “Condizioni Particolari” i seguenti interventi: riparazione di guasti non derivanti dall’impiego del generatore di calore, ovvero derivanti da errore nelle condizioni d’uso, riparazioni di guasti provocati dall’intervento di terzi, riparazione o manutenzione di elementi esterni al generatore di calore come le valvole, la canna fumaria, i termosifoni e comunque ogni altro elemento che non rientri nel generatore di calore, riparazione di guasti determinati da caso fortuito o forza maggiore quali calamità naturali, eventi atmosferici, gelo e quant’altri eventi similari,  adeguamento del generatore di calore a norme di nuova emanazione, le disincrostazioni e/o le decalcificazioni degli scambiatori di calore (corpo caldaia – bollitore ed altre parti relative).
Art. 6 – Responsabilità
6.1 Del Cliente
Gli impianti, in particolare la parte riguardante la ventilazione dei locali, l’eliminazione dei gas combusti, la protezione dei circuiti e canalizzazioni di qualsiasi genere, devono essere costruiti a regola d’arte e mantenuti in conformità alle disposizioni vigenti. Il Cliente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere diverse da quelle previste in questo paragrafo sugli apparecchi di cui al presente Contratto, senza prima informare la Società, nonché modificare la taratura degli apparecchi stessi e dei dispositivi di sicurezza ad essi collegati. Alla Società deve essere assicurato il libero accesso agli apparecchi in occasione della visita concordata. In caso di sostituzione dell’apparecchio a gas, il Cliente dovrà comunicare per iscritto alla Società l’avvenuta sostituzione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla installazione, anche ai fini delle prescritte annotazioni sul libretto di impianto.
6.2 Della Società
La Società è responsabile della manutenzione effettuata e delle riparazioni realizzate a regola d’arte e con nuovi pezzi di ricambio garantiti dal fabbricante dell’apparecchio o con altri materiali di pari qualità. In tutti i casi la Società si impegna ad assicurare il perfetto funzionamento dell’apparecchio a condizione che siano rispettare tutte le norme di installazione e di normale utilizzo a partire dal primo intervento del tecnico. Non possono essere attribuiti alla Società i guasti o i danni provocati da errate manovre, manomissioni, interventi di terzi, atti vandalici, sinistri, guerre, inondazioni, terremoti, incendi, temporali, gelo e altre cause di forza maggiore. Non possono altresì esser attribuiti alla Società nemmeno eventuali incidenti alla canna fumaria e dei componenti esterni all’apparecchio.
Art. 7 – Organizzazione degli interventi
7.1 La visita annuale del tecnico per la manutenzione, come anche la prova di combustione (biennale), sono insindacabilmente programmate dalla Società.
7.2 Ove non fosse possibile effettuare la visita per la manutenzione, alla data concordata con il Cliente, per assenza e/o impedimento di quest’ultimo la Società si riterrà sollevata da ogni responsabilità, ai sensi di legge, il tecnico lascerà comunque un avviso per un secondo appuntamento.
Nel caso di una ulteriore assenza e/o impedimento del Cliente, la Società pur rimanendo sollevata da ogni responsabilità, ai sensi di legge, avrà diritto di vedersi corrispondere dal Cliente a titolo di ristoro l’importo corrispondente alla chiamata, restando inteso che il Canone pattuito per la durata del Contratto sarà comunque integralmente dovuto dal Cliente.
Art. 8 – Validità del contratto – Diritto di recesso
8.1 Ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva CEE 85/577 e recepito con Decreto Legislativo no: 50 del 15.01.1992 il presente Contratto può essere annullato entro 7 (sette) giorni dalla stipula con richiesta inviata alla sede legale della Società o alla Filiale di competenza della stessa Società, tramite raccomandata A.R.
Art. 9 – Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento totale o parziale anche di una sola condizione del presente contratto, si determinerà, a scelta della parte adempiente la risoluzione ipso iure del contratto stesso.
Art. 10 – Foro competente
10.1 Foro convenzionale esclusivamente competente a conoscere delle controversie che dovessero insorgere tra le parti, riguardanti il servizio in contratto, viene convenzionalmente indicato  in quello del Tribunale di Rimini.
Art. 11 – Modifiche ed integrazioni
Le parti concordemente pattuiscono che qualunque modifica od integrazione al presente contratto, può avere effetto e può essere provata unicamente mediante atto scritto. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.



Art.12 - ESTENSIONI CONTRATTUALI
Le estensioni contrattuali danno diritto a condizioni supplementari, a condizioni particolari e sono valide se espressamente richiamate.
12.1 Estensione Premium
Da diritto ad avere interventi di riparazione con mano d’opera e diritto fisso di chiamata senza esborso alcuno da parte del Cliente oltre al pagamento del canone, tranne nei casi trattati all’Art.5 del presente contratto (Art. 5 – Servizi e/o interventi esclusi dal contratto).
Sono escluse dal presente Contratto le richieste di riparazione relative agli interventi di manutenzione e/o assistenza su elementi non facenti parte dell’impianto termico e/o impianto a gas. In caso di sottoscrizione dell’estensione Premium non sono compresi nel canone indicato nelle “Condizioni Particolari” i seguenti interventi: - riparazione di guasti non derivanti dall’impiego del generatore di calore, ovvero derivanti da errore nelle condizioni d’uso; - riparazioni di guasti provocati dall’intervento di terzi; - riparazione o manutenzione di elementi esterni al generatore di calore come le valvole, la canna fumaria, i termosifoni e comunque ogni altro elemento che non rientri nel generatore di calore; - riparazione di guasti determinati da caso fortuito o forza maggiore quali calamità naturali, eventi atmosferici, gelo, etc; - adeguamento del generatore di calore a norme di nuova emanazione; - le disincrostazioni e/o le decalcificazioni degli scambiatori di calore (corpo caldaia – bollitore – ecc.).
Per gli interventi di assistenza effettuati dalla Società a fronte di espressa chiamata del cliente, in caso di guasto del generatore di calore, il Cliente pagherà il solo costo del materiale di consumo e dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per la riparazione.
I prezzi dei ricambi verranno preferibilmente comunicati al cliente prima del loro montaggio, in caso di impossibilità a comunicarli, si farà riferimento al listino della Società, ricavato da quelli dei fornitori ed aumentato dei soli costi di trasporto e di sfrido.
Gli orari di lavoro ordinari vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00. Nel periodo invernale anche il sabato dalle ore 08,30 alle 12,30

12.2 Estensione Syncro
L’estensione Syncro è possibile solo se cumulata con la estensione Premium, comprende la garanzia sui pezzi di ricambio ed è applicabile solo a generatori di calore di marca corrente e di recente installazione, a insindacabile giudizio della società.
Quando un apparecchio non sia più in produzione, la difficoltà al reperimento delle parti da riparare potrà renderne impossibile la sostituzione.
Nei casi di malfunzionamento del generatore dovuto a componenti difettosi e/o inefficienti, la Società fornirà  i pezzi di ricambio senza esborso alcuno da parte del Cliente oltre al pagamento del canone. Si precisa che le parti comprese sono solo quelle presenti all’interno dell’apparecchio e che la garanzia non è prestata agli apparecchi al suolo, ai telai, ai pezzi smaltati, ai vasi d’espansione, ali anodi dei bollitori, agli elementi di fissaggio, agli scambiatori di calore (siano essi primari, secondari, bitermici, acqua/fumo, acqua/acqua, a bagnomaria, in ghisa, in acciaio, in rame, in alluminio ecc.). Non sono mai comprese le disincrostazioni e/o le pulizie lato acqua degli scambiatori, siano esse derivanti da accumuli di calcare e/o di morchie in genere.



DEFINIZIONI

1. Impianto termico. Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli strumenti di regolazione e di controllo.

2. Impianto a gas. Per impianto a gas (di utilizzo domestico) si intende l’insieme: (a) delle tubazioni del gas e dei loro accessori a valle del contatore; (b) degli apparecchi utilizzatori (quali la cucina domestica, scaldabagno, caldaia murale o a basamento, stufa fissa); (c) dei collegamenti degli apparecchi di cui sub (d) alle tubazioni di adduzione gas ed alle predisposizioni per lo scarico dei prodotti della combustione.

 
 
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